(Oreste Flamminii Minuto)
L'avv. Danilo Vincenzo Daniele è iscritto all'albo dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello stato (c.d. gratuito patrocinio) in ambito penale e civile, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 14 febraio 2008.
L'istituto del "gratuito patrocinio" garantisce anche alle persone meno abbienti la possibilità di essere assistite e di usufruire, nel caso di un processo penale, civile o amministrativo, di un'adeguata difesa tecnica, senza dover sostenere alcun costo (parcella dell'avvocato, notifiche, contributo unificato, ecc.).
Può accedere al gratuito patrocinio chiunque possieda un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.493,82. Nel caso in cui vi siano conviventi, l'ammontare del reddito è dato dalla somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare.
Nei procedimenti penali il reddito per ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio è aumentato di € 1032,91 per ogni familiare convivente.
Ai sensi dell'art. 76 comma 4 bis del D.P.R. 115/2002 non può essere ammesso al gratuito patrocinio chi ha subito condanne con sentenza definitiva per i reati di cui agli artt. 416 bis del codice penale, 291 quater del T.U. di cui al D.P.R. 23/01/1973 n. 43; 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 80 e 74 comma 1 del D.P.R. 309/90 nonchè per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare delle associazioni previste dallo stesso articolo.
Ai sensi dell'art.art. 76 comma 4 ter del D.P.R. 115/2002 la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies, e 612 bis nonchè, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.